Statuto Gagarin APS

STATUTO Allegato «A»

 

TITOLO I  (Denominazione – Sede)

 

ART. 1

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione senza scopo di lucro operante nei settori sociale culturale e ricreativo che assume la denominazione «Gagarin APS».

L’associazione ha la sede legale in Faenza (RA), Viale IV Novembre n° 50. Codice fiscale: 90028100395.

 

TITOLO II  (Scopo – Oggetto)

 

ART. 2

L’Associazione è apolitica, apartitica, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L’associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L’Associazione persegue i seguenti scopi: diffondere la cultura in ogni suo aspetto, genere e forma, con particolare (ma non esclusivo) riferimento alle espressioni culturali del mondo giovanile e del territorio dell’Emilia Romagna; ampliare la conoscenza della cultura attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo culturale affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura come un bene per la persona ed un valore sociale; proporsi come luogo d’incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente; promuovere il giornalismo e la passione per il giornalismo come espressione della crescita culturale di una comunità.

L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende avviare e/o sostenere varie iniziative, in particolare: Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre, proiezioni di film e documenti, concerti, spettacoli, corsi; Attività editoriale: pubblicazione di riviste periodiche che trattino argomenti attinenti alla cultura, società, spettacoli, cura dell’ambiente e intrattenimento; pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute dall’Associazione; pubblicazione di cataloghi di ambito culturale, di libri, cd musicali, e altri prodotti editoriali su qualsiasi piattaforma o supporto.  Attività di formazione: corsi di divulgazione culturale e giornalistica;

 

TITOLO III  (Soci – Perdita della qualifica di socio)

 

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato. L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Fra gli aderenti all’Associazione, siano essi soci fondatori od ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. Sono soci ordinari: persone o enti senza scopo di lucro o economico che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetto a rivalutazione. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

 

ART. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo. Il richiedente si impegna ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. All’atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa,  verrà rilasciata la tessera sociale, verrà effettuata l’iscrizione nel libro soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

 

ART. 5

La qualifica di socio da’ diritto:

– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

– a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

 

ART. 6

I soci sono tenuti:

– all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

– al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

 

ART. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

 

ART. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

– che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

– che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

– che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

 

ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

 

TITOLO IV  (Risorse economiche – Fondo Comune – Esercizio Sociale)

 

ART. 10

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite annualmente dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare. L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

– quote e contributi degli associati;

– eredità, donazioni e legati;

– contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

– contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

– erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite,  sottoscrizioni anche a premi;

– altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

 

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

ART. 11

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea degli associati per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente.

 

TITOLO V  (Organi dell’Associazione – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali)

 

ART. 12

Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea degli soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.

 

ART. 13

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. La comunicazione deve essere inviata, almeno venti giorni prima della adunanza, ad ogni socio anche per posta elettronica o sms con risposta di avvenuta lettura da parte dell’interessato. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione,  l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

 

ART. 14

L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

– elezione del Consiglio direttivo;

– approvazione del rendiconto economico-finanziario;

– approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;

– approvazione di  eventuali Regolamenti;

– deliberazione in merito all’esclusione dei soci.

 

ART. 15

L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

 

ART. 16

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea. Le deliberazioni dell’assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Delle delibere assembleari viene data pubblicità a mezzo lettura del relativo verbale prima dello scioglimento dell’assemblea stessa.

 

ART. 17 

Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo di Gagarin Aps. È composto da 3 membri, liberamente eleggibili, nominati dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 2 anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Il Consiglio direttivo, che si riunisce almeno due volte all’anno, è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o posta elettronica da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza e con risposta di avvenuta lettura da parte dell’interessato. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

– curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

– redigere il rendiconto economico – finanziario;

– predisporre gli eventuali regolamenti interni;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

– deliberare  il recesso e l’esclusione degli associati;

– nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

– compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

– vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

 

ART. 18

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. Le nomine effettuate nel corso del biennio decadono alla scadenza del biennio medesimo. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

 

ART. 19

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

 

ART. 20 

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

 

TITOLO VI  (Scioglimento – Clausola compromissoria – Norma finale)

 

ART. 21

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua  le obbligazioni in essere.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 22

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere pronunciato entro 60 giorni dall’accettazione dell’arbitro, senza la possibilità di concedere proroghe. Sede dell’arbitrato sarà Ravenna.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni (decorrenti dalla richiesta  formulata per iscritto che una delle parti fa pervenire all’altra di voler compromettere in arbitri la controversia) la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente della Camera di commercio di Ravenna.

Sia l’associazione  che il socio si danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale, e a rispettarla come tale, ai sensi dell’art. 1372 c.c.

L’adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa la momento della  richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.

 

ART.23

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.